PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di incentivare una corretta partecipazione alle manifestazioni sportive, a decorrere dall'anno 2007 è indetto un concorso-premio con cadenza annuale destinato a giovani meritevoli.

Art. 2.

      1. Hanno diritto a partecipare al concorso-premio di cui all'articolo 1:

          a) gli studenti che, individualmente, si sono distinti nell'opera di persuasione e incentivazione contro la violenza negli stadi;

          b) le associazioni, gli enti, i circoli sportivi e affini che si sono distinti nell'opera di promozione di manifestazioni contro la violenza negli stadi.

Art. 3.

      1. È istituita presso il Dipartimento dello spettacolo e dello sport del Ministero per i beni e le attività culturali una commissione di valutazione e accertamento dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2. La commissione è nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
      2. La commissione di cui al comma 1 è composta:

          a) da un dirigente del Dipartimento dello spettacolo e dello sport del Ministero per i beni e le attività culturali che la presiede;

          b) da un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzione di vice presidente;

          c) da due tecnici esperti in materia sportiva nominati dal Ministro per i beni

 

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e le attività culturali su una terna di nominativi indicata dal CONI;

          d) da due tecnici esperti in materia sportiva nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          e) da un rappresentante del CONI.

Art. 4.

      1. Ai vincitori del concorso di cui alla presente legge è attribuito un premio consistente nella partecipazione gratuita a manifestazioni sportive, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio.
      2. I premi sono ripartiti nella misura di 50 ai concorrenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e di 50 ai rappresentanti delle organizzazioni di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 2.

Art. 5.

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione della presente legge e per la definizione delle modalità di partecipazione al concorso.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.